Negli ultimi mesi di lavoro le domande più ricorrenti che ci hanno rivolto i clienti riguardano l’argomento del Superbonus 110%.
Molti clienti si sono creati – in attesa di conoscere le modalità operative che il Governo ci ha fatto attendere un bel pò – delle aspettative che non i tutti i casi potranno essere realizzabili. Cerchiamo allora di approfondire il caso più ricorrente: gli interventi di ristrutturazione che riguardano abitazioni in condominio.
Nella fattispecie stiamo parlando della detrazione del 110%, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo, riconosciuta per alcuni lavori di ristrutturazione eseguiti e documentati tra il 01/07/2020 e il 31/12/2021. In alternativa alla detrazione è possibile optare per lo sconto dai fornitori (cd. “sconto in fattura”) o per la cessione del credito (corrispondente all’importo della detrazione) a fornitori o istituti di credito.
Innanzi tutto per accedere al Superbonus 110% sono previste due categorie di interventi TRAINANTI: la coibentazione (cappotto termico) e la sostituzione di una centrale termica con una più efficiente; per richiedere il beneficio i lavori di ristrutturazione devono far guadagnare due classi energetiche alla struttura (da dimostrare mediante attestato di prestazione energetica) e bisogna far attenzione al costo dei lavori, anche per la soglia prevista per ogni singolo appartamento: per la coibentazione la soglia massima è di 40.000 euro per stabili fino ad 8 unità e di 30.000 euro per stabili superiori; per la centrale termica la soglia massima è di 20.000 euro per stabili fino ad 8 unità e di 15.000 euro per stabili superiori.
Oltre agli interventi trainanti sopraelencati rientrano nel Superbonus anche le spese per quelli TRAINATI, ossia gli interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali atti a migliorare l’efficientamento energetico o l’installazione di impianti solari fotovoltaici.
Altro aspetto determinante è la modalità necessaria per approvare gli interventi nell’assemblea condominiale: in seconda convocazione deve essere presente almeno un terzo dei condomini (e un terzo dei millesimi) e tra questi deve essere favorevole la maggioranza.